Commissioni POS, in arrivo il bonus da luglio.

A partire dal primo di luglio entra in vigore il bonus previsto dall’articolo 22 del Decreto Legge 124/2019. L’articolo in esame prevede un bonus del 30% sulle commissioni sostenute, a favore di artigiani, commercianti e professionisti che permettono ai propri clienti di pagare con mezzi di pagamento tracciati, tra cui il POS. In data 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 181301 che disciplina le modalità attuative del predetto bonus. Quindi, esaminiamo di seguito chi ha diritto al bonus e le modalità di utilizzo.
Chi sono i beneficiari?
Il bonus del 30% sulle commissioni addebitate dagli istituti di credito per il pagamento tramite strumenti tracciati è riconosciuto a favore di tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa, sono professionisti o lavoratori autonomi. L’unica condizione imposta dalla normativa è che nell’anno precedente a quello in cui si utilizza il bonus (in compensazione come vedremo) i ricavi e compensi siano di importo inferiore a 400.000 Euro.
Rientrano pertanto nell’agevolazione tutti i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti e lavoratori autonomi che diano la possibilità ai propri clienti, privati, di pagare tramite strumenti tracciabili. Il cliente deve necessariamente essere un privato consumatore. Infatti, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate cita testualmente che il consumatore finale deve essere colui che “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale“.
A quanto ammonta il bonus?
Il bonus è previsto nella misura del 30% dell’importo delle commissioni bancarie sostenute ciascun mese per strumenti di pagamento tracciati quali carte di credito, debito e prepagate. Le banche sono tenute a comunicare, mensilmente, l’ammontare delle commissioni sostenute dagli esercenti all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito tracciato. Il termine di invio di tale comunicazione per le banche è fissata nel 20 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente.
I dati che gli istituti di credito andranno a comunicare sono i seguenti:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel mese;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel mese;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di cui sopra;
- l’ammontare dei costi fissi periodici addebitati.
Come si ottiene il bonus?
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 22, del Decreto Legge 124/2019, il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. Il credito sarà utilizzabile in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Si evidenzia però la ovvia difficoltà dell’azienda di tenere traccia dell’ammontare delle commissioni, che dovranno necessariamente essere comunicate dalla banca all’azienda o al professionista. Il credito andrà poi indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di spettanza e non concorrerà alla formazione del reddito nè IRPEF/IRES né IRAP.
Si potrà tenere traccia delle commissioni e ottenere il bonus a partire dal prossimo 1° luglio.
Aspetti critici.
Uno degli aspetti più critici e sentiti dell’agevolazione è legato alla sensibilità dei dati inviati all’Agenzia delle Entrate. Questa potrà usare i dati, citando il provvedimento, per “le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per l’attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito“. Traducendo le parole del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare tali dati per svolgere attività di controllo, con ricostruzione indiretta del volume d’affari e delle transazioni, nei confronti dell’azienda.
Un ulteriore aspetto critico è rappresentato dall’obbligo per l’azienda di conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato. La previsione si concilia bene con gli altri obblighi previsti dal codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili. Quello che non si comprende è come mai il Legislatore obblighi il contribuente (magari anche un forfettario) a conservare della documentazione per 10 anni, quando è la stessa Agenzia delle Entrate che riceve i dati mensilmente.
Ultimo aspetto critico è legato alla difficoltà tecnica di gestione di un credito in compensazione che matura di mese in mese. C’è poi un obbligo di monitoraggio in dichiarazione dei redditi, dato che in essa va indicato il credito dell’anno di competenza. Se poi non è stato completamente utilizzato, va riportato nelle successive dichiarazioni, fino al completo utilizzo.
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Dott. Davide Giacomini